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L’ascolto del minore: come funziona e cosa sapere

  • Immagine del redattore: Laura Cocozza
    Laura Cocozza
  • 18 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 6 mag



Quando un bambino o un ragazzo è coinvolto in un procedimento giudiziario — che sia una separazione, un affidamento, un'accusa di maltrattamento, un’adozione o una controversia familiare — è fondamentale che la sua voce non venga ignorata.


Proprio per questo, la Legge prevede la possibilità (e in molti casi l’obbligo) di procedere con l’ascolto del minore: un momento dedicato e strutturato in cui il bambino o l’adolescente può esprimere i propri vissuti, bisogni e desideri, all’interno di un contesto protetto e competente.



Un diritto riconosciuto dalla Legge


Il diritto del minore ad essere ascoltato è sancito da diversi strumenti normativi nazionali e internazionali:

  • Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art. 12): riconosce il diritto del minore, capace di discernimento, a esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano.


  • Codice civile italiano (art. 336-bis e art. 155-sexies): prevede l’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, quando ha compiuto 12 anni, o anche prima se capace di discernimento.


  • Carta di Noto, Linee guida CSM e altri protocolli nazionali: definiscono buone prassi per un ascolto rispettoso e non lesivo.



Perché ascoltare il minore è importante


Ascoltare un bambino o un adolescente non significa chiedergli di “scegliere”, né caricarlo di responsabilità. Al contrario, significa riconoscere il suo punto di vista come parte fondamentale della situazione che si sta valutando.


L’ascolto del minore permette di:

  • Comprendere come vive il conflitto familiare o la situazione giuridica in corso;

  • Valutare i suoi legami affettivi, i sentimenti e le eventuali paure;

  • Proteggere da rischi di strumentalizzazione o alienazione;

  • Rispettare la sua dignità e favorire la partecipazione attiva, seppur guidata, al procedimento.



Chi può essere ascoltato


  • Tutti i minori di 18 anni, se coinvolti direttamente in un procedimento civile o penale.

  • L’ascolto è obbligatorio dopo i 12 anni, salvo casi particolari.

  • Per i bambini sotto i 12 anni, il giudice valuta caso per caso se il minore ha una maturità sufficiente a essere ascoltato.



Chi conduce l’ascolto


A seconda del tipo di procedimento, l’ascolto può essere condotto:

  • direttamente dal Giudice (civile o minorile);

  • da un Esperto nominato dal giudice (psicologo, neuropsichiatra infantile, pedagogista);

  • da un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), in caso di consulenze tecniche psicologiche;

  • in contesti penali, può avvenire come ascolto protetto, con la presenza di Forze dell’Ordine, avvocati e professionisti specializzati.



Come si svolge in pratica l’ascolto


L’incontro avviene in un ambiente adeguato (una stanza tranquilla, non giudicante, talvolta attrezzata con giochi o materiale creativo) e si articola generalmente in:


1. Fase introduttiva

Lo psicologo o il Giudice spiega chi è, perché è lì, e cosa faranno insieme. È importante che il bambino si senta al sicuro, non giudicato e libero di parlare o non parlare.


2. Colloquio o attività espressive

In base all’età del minore, possono essere proposte diverse modalità:

  • colloquio libero o guidato;

  • disegni, giochi simbolici, storie da completare;

  • domande aperte, mai pressanti;

  • valutazione della coerenza e spontaneità del racconto (soprattutto nei casi delicati).


3. Osservazioni tecniche

Lo specialista osserva come il bambino si esprime, che emozioni mostra, che narrazione fa dei suoi legami familiari, come vive il conflitto, che immagini ha del proprio mondo affettivo.



Tutela, rispetto, riservatezza


Tutto il processo è pensato per non danneggiare il minore, ma anzi per tutelarlo da:

  • pressioni indebite da parte degli adulti;

  • stress e ansia eccessive;

  • domande suggestive o invasive.

I professionisti seguono protocolli chiari, basati su anni di ricerca e buone prassi: l’ascolto non è improvvisato, ma preparato con cura.



Cosa devono sapere i genitori


  • Il minore non viene “interrogato”, né gli viene chiesto di “scegliere” tra mamma e papà.

  • È fondamentale non prepararlo o influenzarlo emotivamente.

  • I genitori non assistono all’ascolto.

  • Il contenuto dell’ascolto può entrare nella documentazione del processo, ma viene sempre trattato con riservatezza e rispetto.



Ascolto del minore e consulenza tecnica (CTU)


Nei procedimenti civili (es. separazioni o affidamenti), l’ascolto del minore è spesso parte della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) svolta da uno psicologo forense.In questi casi, l’ascolto è uno strumento integrato nel percorso di valutazione psicologica familiare.



Hai bisogno di orientamento?


Se sei un genitore coinvolto in un procedimento e vuoi sapere come verrà ascoltato tuo figlio, oppure se desideri un supporto professionale per affrontare questa fase in modo sereno e informato, possiamo aiutarti.



info@psylex.com Richiedi un colloquio informativo con un nostro esperto


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