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La CTU Psicologica dopo la Riforma Cartabia. Come cambia la Consulenza Tecnica in ambito familiare e minorile.

  • Immagine del redattore: Laura Cocozza
    Laura Cocozza
  • 20 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 6 mag



La Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha apportato cambiamenti significativi al processo civile, con una particolare attenzione ai procedimenti in materia di famiglia, minori e responsabilità genitoriale.


Uno degli ambiti più direttamente interessati dalla riforma è quello della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in ambito psicologico, che viene ora ridefinita in un’ottica di maggiore chiarezza, tutela dei diritti e centralità del minore.



Contesto normativo: cosa dice la riforma?


Nel nuovo impianto normativo, i procedimenti relativi alla famiglia sono raccolti in un rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie (Libro II-bis del codice di procedura civile), che uniforma le regole processuali e garantisce tempi più certi e strumenti più efficaci per la tutela dei soggetti coinvolti.


In particolare, gli articoli 473-bis.1 e seguenti disciplinano:


  • la designazione del Giudice e del Tribunale competente,


  • la valutazione anticipata delle condizioni del minore e dei genitori,


  • e, soprattutto, la nomina del Consulente Tecnico e il ruolo dell’ascolto del minore.



Che cos’è la CTU psicologica?


La Consulenza Tecnica d’Ufficio psicologica è un accertamento peritale disposto dal giudice che si avvale della competenza di un esperto (psicologo o psicoterapeuta) per approfondire aspetti relazionali, educativi, affettivi o psicologici che incidono sulle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e il benessere del minore.


La CTU non è una terapia né una valutazione diagnostica in senso stretto, ma uno strumento valutativo finalizzato al processo.



Le principali novità post-Cartabia


1. CTU più precoce e più centrale

Con la riforma, il giudice può disporre la nomina del CTU anche prima della prima udienza (art. 473-bis.8 c.p.c.), per raccogliere informazioni fondamentali già nella fase introduttiva del procedimento.


Questo implica una maggiore attenzione preventiva alla situazione del minore e consente al Tribunale di adottare provvedimenti temporanei più informati.



2. Formalizzazione del diritto all’ascolto del minore


L’ascolto del minore non è più facoltativo o marginale.

La legge impone che, ogni volta che si prendano decisioni che lo riguardano direttamente, il minore venga ascoltato secondo le modalità più adeguate alla sua età e maturità (art. 473-bis.5 c.p.c.).


Il CTU può essere delegato all’ascolto, che deve avvenire in un contesto protetto, con competenze specifiche e con la possibilità di integrare la figura di un esperto dell’ascolto del minore.



3. Quesiti più chiari e delimitati


Il Giudice deve formulare quesiti precisi e tecnicamente adeguati, evitando richieste generiche o valutazioni morali.


Esempio corretto:

"Valuti il CTU la qualità della relazione tra il minore X e ciascuno dei genitori, con particolare riferimento alle capacità di contenimento, accudimento e riconoscimento emotivo."

Esempio scorretto:

"Valuti il CTU quale genitore è più adatto a tenere il figlio."

4. Tempi e trasparenza metodologica


Il CTU ha 90 giorni per completare la relazione (salvo proroghe motivate), e deve indicare metodi utilizzati, strumenti, modalità dei colloqui e criteri interpretativi.

La metodologia deve essere trasparente e replicabile, con indicazione chiara dei limiti della valutazione e delle fonti utilizzate.


5. Ruolo attivo dei CTP (Consulenti Tecnici di Parte)


La riforma valorizza la partecipazione dei consulenti di parte. I CTP devono essere nominati entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del CTU, e partecipano attivamente agli incontri, segnalano criticità metodologiche, producono osservazioni e memorie.



La funzione psicologica della CTU


La CTU psicologica ha come obiettivo principale quello di esplorare le dinamiche familiari e i vissuti soggettivi dei minori, per aiutare il giudice a prendere decisioni orientate al benessere psicofisico del figlio.


Alcuni ambiti specifici di valutazione:

  • Capacità genitoriali (affettive, educative, relazionali)

  • Conflitto di lealtà o alienazione parentale

  • Eventuali situazioni di rischio o trascuratezza

  • Disponibilità alla cooperazione educativa tra i genitori

  • Impatto psichico di provvedimenti come cambio di collocamento, trasferimento, ecc.



Implicazioni operative per i professionisti


Per il Giudice:


  • Maggiore potere di intervento precoce;

  • Obbligo di curare la formulazione dei quesiti;

  • Obbligo di motivare la nomina e la scelta dell’esperto.


Per il CTU psicologo:

  • Maggiore responsabilità metodologica e deontologica;

  • Obbligo di rispetto della tempistica e della trasparenza;

  • Ruolo fondamentale nell’ascolto e nella lettura del mondo interno del minore.


Per avvocati e genitori:

  • Necessità di comprendere la natura valutativa della CTU;

  • Possibilità di proporre la nomina di un CTP esperto;

  • Maggiore coinvolgimento nella preparazione e lettura del percorso.



Conclusioni


La CTU psicologica post-Cartabia è uno strumento raffinato e delicato, che richiede competenze tecniche, sensibilità relazionale e rigore metodologico.


La riforma ha avuto il merito di delineare confini più chiari e regole più definite, a tutela dei minori e della qualità delle decisioni giudiziarie.


In questo nuovo assetto, il ruolo dello psicologo forense diventa ancora più cruciale: interprete dei legami, ponte tra sistemi (giuridico e familiare), garante del diritto del minore a crescere in un ambiente che favorisca il suo benessere e sviluppo armonico.

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